UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
 
                    LUOGOTENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415; 
  Visto l'art. 4 del decreto  legislativo  Luogotenenziale  1°  marzo
1945, n. 82; 
  Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri per  le  finanze,
per i lavori  pubblici,  per  i  trasporti,  per  l'industria  ed  il
commercio; 
  Abbiamo decretato e decretiamo; 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono approvate  e  rese  obbligatorie  le  annesse  «Norme  per  la
costruzione, l'installazione, la  manutenzione  e  l'esercizio  degli
ascensori e dei montacarichi installati  a  scopi  ed  usi  privati»,
compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno
firmate dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  Primo  Ministro
Segretario di Stato, proponente.